PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione, compiti e durata della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite nel calcio professionistico, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

          a) accertare eventuali comportamenti illeciti connessi allo svolgimento dei campionati di calcio di serie A e di serie B disputati nelle stagioni 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006;

          b) analizzare le cause che hanno determinato o consentito gli eventuali comportamenti illeciti di dirigenti societari e sportivi, di arbitri e assistenti arbitrali e di giocatori;

          c) verificare l'operato della Federazione italiana gioco calcio, del Comitato olimpico nazionale italiano, della Lega nazionale professionisti, dell'Associazione italiana arbitri e della Commissione di vigilanza sulle società di calcio (COVISOC) ai fini del regolare svolgimento dei campionati di serie A e di serie B di cui alla lettera a);

          d) verificare le ragioni del non efficace e tempestivo funzionamento degli organi della giustizia sportiva;

          e) accertare le cause delle gravi disfunzioni nel funzionamento del sistema arbitrale e individuare gli opportuni interventi correttivi;

          f) accertare le lacune e le insufficienze normative che hanno consentito lo sviluppo e la mancata repressione di eventuali comportamenti illeciti e individuare gli opportuni interventi correttivi di carattere

 

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legislativo, regolamentare e amministrativo.

      2. La Commissione conclude i propri lavori e riferisce al Parlamento entro dodici mesi dalla data della sua costituzione.
      3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      4. A seguito degli atti di indagine di cui al comma 1, la Commissione può disporre direttamente sequestri preventivi con le modalità previste codice di procedura penale.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.
(Testimonianze).

      1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

      1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini

 

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e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti ad essa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1, secondo periodo, e 2.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.
      2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

 

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      3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.